Il testo della sentenza ecclesiastica sul caso G. Bruno

di Redazione

Il testo della sentenza di condanna letta l’8 febbraio in Piazza Navona alla presenza di tutta la Congregazione del Sant’Uffizio dal notaio Flaminio Adriani. Si nota come il tribunale ecclesiastico conosceva i modi del braccio secolare e tentava comunque di tutelare l'accusato richiedendo di non ricorrere alla pena di morte. Secondo una testimonianza Bruno, che ha ascoltato la sentenza in ginocchio, al termine della lettura si alzò in piedi e con volto minaccioso gridò : "Forse con maggiore timore pronunciate contro di me la sentenza, di quanto ne provi io nel riceverla !". (Il passo che segue è tratto da L. Firpo, op. cit., p. 342)

" (...) Per il che, essendo stato visto et considerato il processo contra di te formato et le confessioni delli tuoi errori et heresie con pertinacia et ostinatione, benché tu neghi essere tali, et tutte le altre cose da vedersi et considerarsi: proposta prima la tua causa nella congregazione nostra generale, fatta avanti la Santità di Nostro Signore sotto il dì ventesimo di gennaro prossimo passato, et quella votata et risoluta, siamo venuti alla infrascritta sententia.

Invocato dunque il nome di Nostro Signore Gesù Christo et della sua gloriosissima madre sempre vergine Maria, nella causa et cause predette al presente vertenti in questo santo Offitio tra il reverendo Giulio Monterenti, dottore di leggi, procurator fiscale di detto Santo Offitio, da una parte, et te fra’ Giordano Bruno predetto, reo inquisito, processato, colpevole, impenitente, ostinato et pertinace ritrovato, dall’altra parte  per questa nostra diffinitiva sententia, quale di conseglio et parere de’ reverendi padri maestri di sacra theologia et dottori dell’una e dell’altra legge, nostri consultori, proferimo in questi scritti, dicemo, pronuntiamo, sententiamo et dichiaramo te, fra Giordano Bruno predetto, essere heretico impenitente, pertinace è [et ostinato], et perrciò essere incorso in tutte le censure ecclesistiche et pene [dalli sacri] Canoni, leggi et constitutioni, così generali come[particolari, a] tali heretici confessi, impenitenti , pertinaci et ostinati imposte; et come tale te degradiamo verbalmente et dechiaramo dover essere degradato, sì come ordiniamo et comandiamo che sii attualmente degradato da tutti gli ordini ecclesistici maggiori et minori nelli quali sei constituito, secondo l’ordine dei sacri Canoni; et dover essere scacciato si come ti scacciamo dal foro nostro ecclesistico et dalla nostra santa et immaculata Chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno; et dover esser rilasciato alla Corte secolare, sì come ti rilasciamo alla Corte di voi monsignor Governator di Roma qui presente, per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemenete che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilatione di membro. 

Di più condanniamo, riprobamo et prohibemo tutti gli sopradetti et altri tuoi libri et scritti come heretici et erronei et continenti molte heresie et errori, ordinando che tutti quelli che si’hora si sono havuti, et per l’avenire verranno in mano del Santo Offitio siano publicamente guasti et abbrugiati nella piazza di san Pietro, avanti le scale, et come tali che siano posti nel Indice de’ libri prhibiti, sì come ordiniamo che si facci".