Panorama.it, 30 agosto 2007
Chiesa e Fisco. Parla in esclusiva con Panorama.it, Francesco Tesauro, presidente della Commissione di studio nominata dal Ministro Tommaso Padoa Schioppa, incaricata di studiare i casi in cui si applica l’esenzione Ici. Questa commissione entro qualche mese dovrebbe presentare una relazione al Governo in cui si evidenziano le problematiche di applicazione dell’esenzione. È composta da una rappresentanza dei comuni e degli enti ecclesiastici, esperti del settore non profit ed esponenti dell’ufficio legislativo del Ministero.
Il fiscalista, che è anche ordinario di diritto tributario alla Bicocca di Milano, prova a far luce sul polverone politico sollevatosi dopo la richiesta di informazioni della Commissione europea al Governo su “alcuni vantaggi fiscali” concessi alla Chiesa, in particolare quelli legati all’imposta comunale sugli immobili.
La Ue, che si è mossa dopo una segnalazione fatta da alcuni esponenti del partito radicale, sta decidendo in questi giorni se aprire o meno un’inchiesta formale. Nei fatti una legge del Governo Berlusconi aveva quasi azzerato l’Ici per gli enti ecclesiastici; il decreto Bersani del 2006 l’ha reintrodotta, ma un cavillo contenuto nell’articolo 39 (disposizioni finali) sembrerebbe alleggerirla, con l’assunto che l’esenzione è valida per attività che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Sulle agevolazioni fiscali alla Chiesa è stato scritto e detto di tutto.
Nelle polemiche di questi giorni ci sono molti equivoci e alcuni punti da chiarire. Innanzitutto l’esenzione non riguarda solo gli enti ecclesiastici ma tutti gli enti non commerciali, sia pubblici sia privati. Questi enti, detti anche non profit o del Terzo settore, comprendono le onlus, le associazioni di volontariato, gli ospedali, le università, gli enti lirici e gli enti di previdenza etc. Poi va detto che quando si parla di enti ecclesiastici dobbiamo pensare a tutte le chiese, non solo a quella cattolica.
Tutti gli immobili di questi enti sono quindi esenti dall’Ici? Anche quelli finalizzati alle attività commerciali?
No. La legge fissa delle condizioni precise. Gli immobili esenti devono essere usati per otto determinate attività: quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Sono attività considerate socialmente meritevoli, che hanno sempre goduto di agevolazioni fiscali. Debbo aggiungere che l’immobile deve essere usato esclusivamente per una di queste attività. Se è usato anche in parte per un’attività commerciale non ha diritto all’esenzione. Un albergo che ha una chiesa al suo interno deve pagare l’Ici per intero, tanto per capirci. Invece, in questi giorni, ho sentito dire l’esatto contrario.
E allora perché è intervenuto il Commissario europeo alla concorrenza?
Nel 2005 l’esenzione fu estesa alle attività commerciali, ma poi questa estensione è stata eliminata dal decreto Bersani. Non vedo problemi di applicazione dell’esenzione per le attività socialmente meritevoli, specie se si tratta di settori favoriti anche da norme comunitarie. Però di fatto possono esserci degli abusi. Ma il difetto non è legislativo. L’Ici è un’imposta comunale e sono i Comuni che devono controllare.
Ma quella frase “per attività non esclusivamente commerciale”?
L’avverbio “esclusivamente” a mio avviso significa poco. Un’attività o è commerciale o non lo è. Probabilmente la sua introduzione è legata al fatto che in alcuni casi, si pensi ai centri di accoglienza per pellegrini gestiti dalle suore, il servizio sociale non è del tutto gratuito. D’altronde anche nelle residenze protette socio sanitarie delle asl, dove vengono seguiti anziani o malati di mente, l’ospite paga la sua retta pur essendo una struttura senza fini di lucro.
Esenzioni. Gli altri paesi europei
La Ue, che si è mossa dopo una segnalazione fatta da alcuni esponenti del partito radicale, sta decidendo in questi giorni se aprire o meno un’inchiesta formale. Nei fatti una legge del Governo Berlusconi aveva quasi azzerato l’Ici per gli enti ecclesiastici; il decreto Bersani del 2006 l’ha reintrodotta, ma un cavillo contenuto nell’articolo 39 (disposizioni finali) sembrerebbe alleggerirla, con l’assunto che l’esenzione è valida per attività che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Sulle agevolazioni fiscali alla Chiesa è stato scritto e detto di tutto.
Nelle polemiche di questi giorni ci sono molti equivoci e alcuni punti da chiarire. Innanzitutto l’esenzione non riguarda solo gli enti ecclesiastici ma tutti gli enti non commerciali, sia pubblici sia privati. Questi enti, detti anche non profit o del Terzo settore, comprendono le onlus, le associazioni di volontariato, gli ospedali, le università, gli enti lirici e gli enti di previdenza etc. Poi va detto che quando si parla di enti ecclesiastici dobbiamo pensare a tutte le chiese, non solo a quella cattolica.
Tutti gli immobili di questi enti sono quindi esenti dall’Ici? Anche quelli finalizzati alle attività commerciali?
No. La legge fissa delle condizioni precise. Gli immobili esenti devono essere usati per otto determinate attività: quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Sono attività considerate socialmente meritevoli, che hanno sempre goduto di agevolazioni fiscali. Debbo aggiungere che l’immobile deve essere usato esclusivamente per una di queste attività. Se è usato anche in parte per un’attività commerciale non ha diritto all’esenzione. Un albergo che ha una chiesa al suo interno deve pagare l’Ici per intero, tanto per capirci. Invece, in questi giorni, ho sentito dire l’esatto contrario.
E allora perché è intervenuto il Commissario europeo alla concorrenza?
Nel 2005 l’esenzione fu estesa alle attività commerciali, ma poi questa estensione è stata eliminata dal decreto Bersani. Non vedo problemi di applicazione dell’esenzione per le attività socialmente meritevoli, specie se si tratta di settori favoriti anche da norme comunitarie. Però di fatto possono esserci degli abusi. Ma il difetto non è legislativo. L’Ici è un’imposta comunale e sono i Comuni che devono controllare.
Ma quella frase “per attività non esclusivamente commerciale”?
L’avverbio “esclusivamente” a mio avviso significa poco. Un’attività o è commerciale o non lo è. Probabilmente la sua introduzione è legata al fatto che in alcuni casi, si pensi ai centri di accoglienza per pellegrini gestiti dalle suore, il servizio sociale non è del tutto gratuito. D’altronde anche nelle residenze protette socio sanitarie delle asl, dove vengono seguiti anziani o malati di mente, l’ospite paga la sua retta pur essendo una struttura senza fini di lucro.
Esenzioni. Gli altri paesi europei
Spagna | Ha adottato una normativa fiscale simile a quella italiana. È possibile devolvere alla Chiesa una parte del gettito fiscale, pari al 7 per mille dell’imposta sulle persone fisiche. |
Portogallo | I rapporti tra lo stato e il Vaticano sono disciplinati dal concordato del 1940, rivisto nel 1975 e nel 1984. Il Portogallo non finanzia la Chiesa ma garantisce l’esenzione fiscale dalle imposte sugli immobili. |
Francia | Non esiste in Francia alcun finanziamento per nessuna confessione religiosa. Gli edifici di culto cattolici, come la cattedrale di Notre Dame a Parigi, sono di proprietà dello stato, che provvede alla manutenzione. Per l’usufrutto delle chiese la diocesi francese versa allo stato un contributo simbolico (1′euro l’anno). Però il Code general des impots prevede l’esonero della tassa sugli immobili che sono luoghi di culto, a beneficio delle associazioni culturali. In alcuni dipartimenti (come in quelli di Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle) è ancora vigente il Concordato napoleonico e i ministri del culto vengono retribuiti dall’amministrazione locale. |
Belgio | La legge prevede l’esenzione fiscale sui beni immobili e stipendia i ministri di culto. |
Lussemburgo | In base al Concordato napoleonico del 1801 lo stato retribuisce direttamente i ministri di culto. |
Austria | La Chiesa cattolica ha vantaggi fiscali e può riscuotere le imposte per il sostentamento direttamente dai fedeli. |
Germania | La Chiesa può imporre ai fedeli una tassa (0,9 per cento dell’imposta sulle persone fisiche) e lo stato provvede alla riscossione. |
Regno Unito | Nessuna chiesa viene finanziata, ma c’è l’esenzione delle imposte sugli immobili. |
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