Vaticano, 21 punti concreti per la tutela dei minori

di Francesco D'Ugo, 22 febbraio 2019

Linee guida pratiche per affrontare i casi di emergenza, revisione dei protocolli per salvaguardare ambienti per i minori nelle strutture pastorali, maggiore attenzione alla formazione umana e psicologica nei seminari. Sono alcuni degli spunti che sono stati presentati dalle diverse Commissioni e Conferenze Episcopali che dal 21 febbraio stanno prendendo parte all’incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa”.

Con un bollettino emesso dalla Sala Stampa della Santa Sede sono stati evidenziati 21 punti che serviranno come aiuto alla riflessione nel corso dei lavori dell’Incontro, cominciato ieri in Vaticano.

Li pubblichiamo di seguito:

  1. Elaborare un vademecum pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i momenti-chiave dell’emergenza di un caso.
  2. Dotarsi di strutture di ascolto, composte da persone preparate ed esperte, dove si esercita un primo discernimento dei casi delle presunte vittime.

  3. Stabilire i criteri per il coinvolgimento diretto del Vescovo o del Superiore Religioso.

  4. Attuare procedure condivise per l’esame delle accuse, la protezione delle vittime e il diritto di difesa degli accusati.

  5. Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche.

  6. Fare una revisione periodica dei protocolli e delle norme per salvaguardare un ambiente protetto per i minori in tutte le strutture pastorali; protocolli e norme basati sui principi della giustizia e della carità e che devono integrarsi perché l’azione della Chiesa anche in questo campo sia conforme alla sua missione.

  7. Stabilire protocolli specifici per la gestione delle accuse contro i Vescovi.

  8. Accompagnare, proteggere e curare le vittime, offrendo loro tutto il necessario sostegno per una completa guarigione.

  9. Incrementare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze degli abusi sessuali mediante iniziative di formazione permanente di Vescovi, Superiori religiosi, chierici e operatori pastorali.

  10. Preparare percorsi di cura pastorale delle comunità ferite dagli abusi e itinerari penitenziali e di recupero per i colpevoli.

  11. Consolidare la collaborazione con tutte le persone di buona volontà e con gli operatori dei mass media per poter riconoscere e discernere i casi veri da quelli falsi, le accuse dalle calunnie, evitando rancori e insinuazioni, dicerie e diffamazioni (cfr Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).

  12. Elevare l’età minima per il matrimonio a sedici anni.

  13. Stabilire disposizioni che regolino e facilitino la partecipazione degli esperti laici nelle investigazioni e nei diversi gradi di giudizio dei processi canonici concernenti abuso sessuale e/o di potere.

  14. Il Diritto alla difesa: occorre salvaguardare anche il principio di diritto naturale e canonico della presunzione di innocenza fino alla prova della colpevolezza dell’accusato. Perciò bisogna evitare che vengano pubblicati gli elenchi degli accusati, anche da parte delle diocesi, prima dell’indagine previa e della definitiva condanna.

  15. Osservare il tradizionale principio della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso. Deliberare che i sacerdoti e i vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori abbandonino il ministero pubblico.

  16. Introdurre regole riguardanti i seminaristi e i candidati al sacerdozio o alla vita religiosa. Per costoro introdurre programmi di formazione iniziale e permanente per consolidare la loro maturità umana, spirituale e psicosessuale, come pure le loro relazioni interpersonali e i loro comportamenti.

  17. Effettuare per i candidati al sacerdozio e alla vita consacrata una valutazione psicologica da parte di esperti qualificati e accreditati.

  18. Indicare le norme che regolano il trasferimento di un seminarista o di un aspirante religioso da un seminario a un altro; come pure di un sacerdote o religioso da una diocesi o congregazione ad un’altra.

  19. Formulare codici di condotta obbligatori per tutti i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i volontari, per delineare limiti appropriati nelle relazioni personali. Specificare i requisiti necessari per il personale e i volontari, e verificare la loro fedina penale.

  20. Illustrare tutte le informazioni e i dati sui pericoli dell’abuso e i suoi effetti, su come riconoscere i segni di abuso e su come denunciare i sospetti di abuso sessuale. Tutto ciò deve avvenire in collaborazione con genitori, insegnanti, professionisti e autorità civili.

  21. È necessario che si istituisca, laddove non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso per le vittime che vogliono denunciare eventuali delitti. Un organismo che goda di autonomia anche rispetto all’Autorità ecclesiastica locale e composto da persone esperte (chierici e laici), che sappiano esprimere l’attenzione della Chiesa verso quanti, in tale campo, si ritengono offesi da atteggiamenti impropri da parte di chierici.

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